E io pago... Il contributo unificato PDF Stampa E-mail
  
Giovedì 01 Settembre 2011 00:00

Il contributo unificato è la “tassa” da pagare per poter agire in giudizio. Fino al 2009 per le cause civili il cui valore non superava i 1100 euro l’accesso alla giustizia era gratuito; a partire dal gennaio dell’anno 2010, invece, si è pensato bene di far pagare 30 euro, diventati 33 nel luglio dello stesso anno e 37 il 6 luglio scorso.
L’intervento di luglio è stato il più devastante ed invasivo, essendo stato previsto il pagamento del contributo unificato anche per materie che prima rientravano nella fascia di esenzione, quali le liti di separazione, divorzio e lavoro. Prima di procedere con una rapida e non esaustiva carrellata delle novità, ci sia consentito esprimere una considerazione di carattere meta-giuridico. Fare l’Avvocato oggi è difficile. Vallo a spiegare al cliente che prima di ottenere giustizia da un “giudice” deve pagare una “mazzetta” obbligatoria al mediatore (ossia ad una SPA accreditata presso il Ministero della Giustizia), poi deve pagare un contributo unificato sempre più caro (allo Stato) e, a quanto sembra, dovrà pagare anche per ottenere la “motivazione” della sentenza (sempre allo Stato). Dimentichiamo qualcosa ? Ah si... ci sarebbero pure gli onorari dell’Avvocato. E si, occorre spiegare al cliente che negli esborsi indicati non sono comprese le spese dell’Avvocato. Ahi noi! Comunque.
La manovra correttiva, approvata con D.L. n. 98/2011 convertito con Legge n. 111/2011, ha introdotto, per ritornare all’argomento principale, una serie di novità in materia di giustizia, destinate a produrre effetti dirompenti sul sistema e sulle tasche dei cittadini. L’art.37, rubricato “Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie”, ha infatti modificato, ancora una volta, il T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002).Queste le più significative modifiche.Innanzi tutto, sono stati ridotti i casi di esenzione. Non saranno più esenti, infatti: il processo esecutivo per consegna e rilascio; i processi in materia di separazione personale dei coniugi; i giudizi di lavoro e quelli in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (a patto che la parte ricorrente abbia un reddito IRPEF superiore a 31.884,48 Euro). In base agli aumenti previsti dall’art. 37 della manovra, il Contributo Unificato sarà dovuto in ragione degli  importi [tabella 1]
Ulteriore importante, ma soprattutto discutibile, modifica appare poi la introduzione del comma 3-bis, nell’art. 13 del T.U. Tale comma prevede una sorta di sanzione per gli avvocati e, dunque, per le parti patrocinate, nel caso di mancata indicazione, sugli atti, del numero di fax, dell’indirizzo di posta certificata e del Codice Fiscale. Difatti, il Contributo Unificato viene aumentato della metà. Fin qui il processo civile. Per quanto attiene al processo amministrativo, questi gli importi aggiornati [tabella 2]
Anche per i ricorsi amministrativi vige la regola per cui la mancata indicazione, sugli atti, del numero di fax, dell’indirizzo di posta certificata e del Codice Fiscale comporta l’aumento della metà del Contributo Unificato. Inoltre, la norma ha precisato che il Contributo deve essere versato tanto per il ricorso principale, quanto per quello incidentale, quanto ancora per i motivi aggiunti. Quanto, infine, al processo tributario, il Contributo Unificato abbatte anche tale ultima barriera, essendo previsto il versamento in ragione dei seguenti importi [tabella 3]
Va da sé che è impossibile in questa sede, che voleva solo fornire l’informazione di base, essere più esaustivi e puntuali, ragion per cui si rimanda ed invita tutti coloro che lo vorranno, per necessità o semplice curiosità, a recarsi presso le sedi di Antigone Cittadini Liberi, al fine di ottenere, in forma assolutamente gratuita, più approfonditi ragguagli sul nuovo contributo unificato.

 

 

 
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