Acqualatina? No Grazie. PDF Stampa E-mail
  
Giovedì 01 Settembre 2011 00:00

Acqualatina spa non può iscrivere a ruolo ed Equitalia spa non può emettere cartelle esattoriali per crediti di natura privatistica, quali sono quelli derivanti dai contratti per il servizio idrico, sulla base della semplice fattura Il gestore deve prima dotarsi di un titolo esecutivo valido ed efficace, ottenuto attraverso il pronunciamento di un giudice terzo in ordine al credito vantato.
I gestori idrici, quindi, non possono fare iscrizioni a ruolo sulla base delle semplici fatture.
E’ questa, in buona sostanza, la ratio delle ordinanze collegiali emesse dalla Corte di Cassazione ad inizio luglio nei confronti di Acqualatina spa, la quale si era rivolta al Supremo Giudice per opporsi, in punto di diritto, alle sentenze dei Giudici di merito che avevano annullato, perchè palesemente illegittime, le cartelle di pagamento volte alla riscossione del corrispettivo del servizio idrico fornito.
Acqualatina spa, pare si sia adeguata alla decisione della Cassazione, provvedendo a sospendere e ritirare tutte le cartelle di pagamento in corso.
Questa rubrica, fedele alla sua impostazione, ritiene opportuno riportare integralmente il testo dell’ordinanza collegiale della Cassazione, in quanto non potevano essere usate parole più pungenti per dimostrare l’illegittimità e la protervia dell’agire di Acqualatina spa e conseguentemente di Equitalia spa, la quale, trincerandosi “sempre” dietro le direttive dell’Ente impositore o della legge interpretata (erroneamente) a suo uso e consumo esclusivo, si sente autorizzata a fare qualsiasi cosa attraverso i propri “sbiaditi e impalpabili” legali, salvo poi contestare “la propria legittimazione passiva”. Le regole, però, esistono per tutti in uno Stato di Diritto.
Cass. civ. Sez. III, Ord., 04-07-2011, n. 14629"
... Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:
1. B.R. conveniva davanti al giudice di pace di Latina Acqualatina s.p.a. ed Equitalia Gerit s.p.a., premettendo che gli era stata notificata una cartella di pagamento, con intimazione di pagamento in favore di Acqualatina, in base a fatture ivi indicate nonchè al ruolo ordinario e chiedeva l'annullamento della cartella esattoriale per la mancanza dei presupposti per la riscossione mediante ruolo del credito vantato. Si costituiva Acqualatina, che contestava l'asserzione della mancanza dei presupposti di legge. Equitalia contestava la propria legittimazione passiva. Il giudice di pace di Latina, con sentenza depositata il 11.5.2009, annullava la cartella esattoriale. Ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Acqualatina. Resiste con controricorso la parte ricorrente.
2. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 156, comma 3, nonchè delD.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 2, e art. 21, in relazione all'art. 360 c.p.c., commi 1 e 3. Ritiene la ricorrente che - contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata - sulla base delle dette norme il gestore del servizio idrico integrato ha facoltà di riscossione coattiva mediante ruolo affidato al concessionario del credito da tariffa, entrata patrimoniale avente causa in un rapporto di diritto privato, senza peraltro previa necessità di conseguire (ove, come nella specie, trattasi di società per azione a partecipazione pubblica), un titolo avente efficacia esecutiva, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21. 3.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 156, comma 3, statuisce: La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo 3 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53 a seguito di procedimento ad evidenza pubblica.
Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, al comma 2, statuisce:
Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonchè quella della tariffa di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 156.
Il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, statuisce, in relazione ai presupposti dell'iscrizione a ruolo: Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.3.2.
Va poi osservato che è pacifica la natura privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente (Cass. n. 3539/08).
E' altresì pacifico, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008, che le tariffe corrisposte al gestore del s.i.i dall'utente costituiscono dei corrispettivi di diritto privato.
4. Sulla base di questa normativa e della natura giuridica del canone pagato, emerge con evidenza che la riscossione della tariffa mediante ruolo è assoggettata alle disposizioni generali in materia e, pertanto, a norma del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21 al presupposto che il relativo credito da riscuotere attraverso l'iscrizione a ruolo risulti da titolo avente efficacia esecutiva. Con la modifica apportata dal legislatore al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 156, con la legge di conversione del D.L. n. 262 del 1996, art. 156, il legislatore ha effettuato solo una precisazione in merito ai soggetti ai quali è possibile affidare la riscossione della tariffa, ma non ha previsto la possibilità di riscossione mediante ruolo con sistema autonomo e scollegato rispetto a quello normale, adottato anche per stesse entrate di diritto privato degli enti pubblici. La diversa soluzione, oltre che non trovare riscontro nella lettera della legge, urterebbe contro l'armonia del sistema, in quanto porterebbe a concludere che, nei rapporti di diritto privato, gli enti pubblici devono preventivamente munirsi di un titolo esecutivo per iscrivere l'entrata a ruolo e riscuoterla, mentre la società di gestione del s.i.i. potrebbe procedervi senza titolo esecutivo. Va, quindi, considerato che da una parte il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 156, non contiene alcuna espressa deroga ai presupposti per la riscossione tramite ruoli, prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21, e dall'altra che tale ultima norma si riferisce espressamente alle entrate previste dall'art. 17 tra le quali figura quella della tariffa di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 156. Proprio questo inserimento dell'art. 17 cit., dimostra ulteriormente la volontà del legislatore di assoggettare tale modalità di riscossione alle disposizioni del D.Lgs. n. 46 del 1999, equiparando la tariffa in questione alle entrate di diritto privato degli enti pubblici.
5. In definitiva, per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 21, salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 17, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico intergrato, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 156, che costituisce un'entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva. Poichè, nella fattispecie, le fatture della s.p.a. Acqualatina,, gestore del servizio idrico integrato, non costituiscono titolo esecutivo, la sentenza impugnata è corretta ed il ricorso va rigettato".
Motivi della decisione
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non risultano superati dalle contrarie osservazioni mosse con la memoria dalla parte ricorrente, che ripercorrono le tesi sviluppate nel ricorso;che il ricorso deve, perciò, essere rigettato;
che le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla parte resistente, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.”

Sede Formia/Gaeta:      Tel. 329-0366346
Sede Marina di Minturno: Tel. 334-3308471
Sede Caserta:     Tel. 0823-363733
331-4703388
334-3308471
E-Mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 


 
Clicky Web Analytics