AUTOVELOX: aumentano le garanzie per gli automobilisti PDF Stampa E-mail
  
Mercoledì 01 Giugno 2011 00:00

Con l’ultima riforma del Codice della Strada ed il massiccio intervento della Corte di Cassazione in materia di “autovelox”, si sono notevolmente ampliate le garanzie offerte dalla legge agli automobilisti.

Restando fedeli allo spirito di servizio che ha sempre connotato questa rubrica (di questo siamo tutti grati all’editore), abbiamo ritenuto di dover informare i nostri lettori sui “paletti” che deve rispettare la Pubblica Amministrazione per l'accertamento delle infrazioni dei limiti di velocità tramite autovelox.

Per tale compito, naturalmente, ci siamo avvalsi dell’ausilio dei legali di Antigone Cittadini Liberi, i quali hanno approntato sinteticamente la puntazione che segue, corredandola delle indicazioni delle sentenze e dei casi che le hanno determinate.

 

1) Segnalazione obbligatoria - L'obbligo di segnalazione in anticipo del dispositivo elettronico è una regola a cui siamo ormai tutti abituati. Diverso ma frequente è il caso esaminato all'inizio di quest'anno dalla Suprema Corte con la decisione 680/2011 A contestare la multa, infatti, è stato un automobilista che provenendo da una strada secondaria si era immesso sulla statale in un punto successivo al cartello di segnalazione dell'autovelox. Ricevuta la multa per eccesso di velocità aveva sollevato ricorso, lamentando «di non aver incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell'autovelox».

E i giudici gli hanno dato ragione, chiarendo che «non sarebbe stato, dunque, sufficiente, accertare l'esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore, sulla strada statale, essendo necessario verificarne invece: la presenza specifica ed a congrua distanza tra la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa». Non solo ma «il relativo onere probatorio incombeva sull'amministrazione opposta». Non vi è invece un obbligo di indicare anche nel verbale che il cartello di segnalazione sia stato regolarmente apposto.

 

2) Obbligatorietà dell’agente accertatore - Attenzione anche alle "esternalizzazioni" del servizio da parte del Comune. La Corte di cassazione, con la sentenza del 5 aprile 2011 n. 7785, infatti, ha accolto le doglianze di un automobilista che lamentava la mancata partecipazione della polizia municipale nelle fasi di «elaborazione dell'accertamento». Infatti, dal verbale di accertamento deve emergere "adeguatamente" che il rilevamento è stato fatto da «un agente preposto al servizio di polizia». Viceversa, risulta "indimostrata" l'esistenza di quell'elemento «di certezza e legalità» che «solo la presenza del pubblico ufficiale può garantire al cittadino».

 

3) Autovelox vietati in città. Sono ammessi soltanto in pochissimi casi e cioè nelle strade «urbane a scorrimento» previa autorizzazione del prefetto. Ma anche qui bisogna essere cauti. Infatti, per la Cassazione, alcuni comuni hanno forzato un po' la mano agli uffici di governo ottenendo un lasciapassare all'installazione anche in strade prive delle caratteristiche previste dalla legge. Ragion per cui i giudici hanno annullato i verbali. Secondo un'altra sentenza, la 7872/2011, i margini di manovra del prefetto nel definire i tratti di viabilità ordinaria su cui autorizzare le postazioni fisse «trovano come limite insuperabile il tipo di strada, che è individuato con certezza dalla legge 168/02».

 

4) No all’omologazione e taratura del dispositivo - Quella dell'obbligo di omologazione dell'apparecchio, come anche della taratura periodica, invece, devono essere derubricate a "leggende metropolitane". Infatti, secondo la Cassazione, sentenza 17361/2008, «In relazione alle apparecchiature di controllo automatico, il legislatore non ha adottato nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate». E, dunque, non c'è alcun obbligo dell'amministrazione di dimostrare la «perdurante funzionalità delle predette apparecchiature». E non vi sono neppure norme che impongono un obbligo di taratura periodica dell'autovelox (Tribunale di Potenza, sentenza 11 novembre 2010 n. 1496). Non solo, ma la verifica prevista è soltanto quella iniziale, legata al "modello" e non dunque al singolo apparecchio, sempre tribunale di Potenza, sentenza 1305/2010. Perciò, «il verbale […] fa piena prova della sussistenza della violazione anche quando i dati relativi all'omologazione, riportati, non si riferiscano specificamente all'apparecchio utilizzato ed a prescindere dal rispetto della taratura periodica».

Inoltre, data la particolare incidenza (disattivazione) che ha avuto sugli strumenti di rilevazione “da remoto” posizionati nei Comuni di Gaeta, Formia e Minturno, è bene puntualizzare che in ogni caso, chi percorre una strada deve essere sempre messo in condizione di sapere dove troverà il prossimo controllo di velocità: lo impone il comma 6-bis aggiunto all'articolo 142 del codice ad agosto 2007 dal decreto Bianchi. La presegnalazione va messa al massimo quattro chilometri prima della postazione e ripetuta dopo eventuali incroci o svincoli.

Dal 13 agosto 2010, infatti, la riforma ha aggiunto il divieto di piazzare gli apparecchi a meno di un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. Un vincolo che ha causato la disattivazione di molte postazioni. Il 29 dicembre, il ministero delle Infrastrutture lo ha ribadito, esentando solo il Tutor. Alcuni comuni e province hanno aggirato il problema arretrando il segnale. Una possibilità che però non esiste quando la postazione si trova nelle vicinanze di un incrocio (dove il segnale va ripetuto).

Ad ogni buon conto, per qualsivoglia ulteriore delucidazione su questo o altri argomenti attinenti alle problematiche (e sono tante) del Codice della Strada, è possibile rivolgersi ai legali di Antigone Cittadini Liberi, i quali risponderanno in maniera gratuita a tutti i fruitori del servizio.

 

Sede Formia/Gaeta:  Tel. 329-0366346

Sede Marina di Minturno: Tel. 334-3308471

Sede Caserta: Tel. 0823-363733

331-4703388

334-3308471

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